Circolare 17

Circolare n. 17

Monetizzazione ferie non godute a.s. 2026-27

Personale scolastico

Amantea, 17/09/2026

Circolare n. 17

 

Al personale docente a t.d.

Agli Atti

Al Sito

 

 

Oggetto: monetizzazione ferie non godute a.s. 2026-27

 

Con la presente si informano le SS.LL. di quanto sotto indicato.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 35 del CCNL 2019/2021 e dell’art. 1, comma 54, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, il personale docente, può fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell’anno, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL 2006/2009.

Tuttavia, è esclusa la presunzione automatica di ferie, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, in assenza di richiesta da parte del lavoratore o di specifico provvedimento del dirigente scolastico.

La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 14268/2022 e n. 16715/2024, ha stabilito che i docenti a termine conservano il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite se il datore di lavoro non dimostra di averli messi nelle condizioni di esercitare tale diritto, informandoli preventivamente e in modo chiaro.

Tali pronunce si fondano sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che qualifica il diritto alle ferie come diritto sociale fondamentale e impone l’obbligo per lo Stato di garantire la sua effettiva fruizione o la relativa compensazione economica.

Secondo quanto previsto dall’art. 55 della menzionata legge (L: 228/2012), è consentita la monetizzazione delle ferie non godute “per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

Quindi, qualora la durata del contratto non consenta la fruizione delle ferie, il lavoratore ha diritto a una indennità economica da calcolarsi sulla base della differenza tra i giorni maturati e quelli teoricamente fruibili. Tale differenza, una volta decurtata dei giorni eventualmente goduti, indica il numero di giornate da monetizzare.

Alla luce di quanto finora detto, si invita, pertanto, il personale a tempo determinato a fruire delle ferie maturate, in particolar modo, nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, vacanze pasquali, ponti e festività, periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno in assenza di attività didattiche programmate).

Si avvisa che, in assenza di domanda volontaria, si determinerà la perdita del diritto alla fruizione delle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva.

 

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Daniela Quattrone

                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

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